ABF Roma e contratti bancari – contratto di conto corrente – Richiesta chiusura conto corrente – recesso del cliente – chiusura del conto – spese non dovute – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conto corrente – analisi di conti corrente – perizia anatocismo – perizia usura – anatocismo
L’ABF Roma, decisione n. 3289 del 23 febbraio 2022 si è pronunciato in merito al comportamento che la banca deve tenere in seguito ad una richiesta di chiusura del conto corrente.
“(…) va rammentato che il consolidato orientamento dell’Arbitro ritiene che la banca debba dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura del conto, anche nel caso – non ricorrente nella specie – in cui la banca sia creditrice del correntista recedente: cfr Coll. ABF Roma, n. 15118/20 «Il Collegio osserva che, come già statuito in altre pronunce (cfr. Collegio di Roma decisioni n. 825/2011, n. 765/2010), la richiesta di chiusura non può essere disattesa dall’intermediario in ragione dell’esistenza di un debito del cliente nei confronti della banca.
Ai sensi dell’art. 1855 c.c., infatti, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
L’esercizio di tale diritto potestativo non può, quindi, essere impedito dall’intermediario, che tenga il conto aperto, affermandosi creditrice del cliente.
Tra l’altro, mantenere il conto aperto, snaturerebbe lo stesso contratto, in quanto il contratto, privo di movimentazioni, produrrebbe soltanto voci di costo a carico del cliente, come è accaduto nella fattispecie in esame.
Il Collegio, inoltre, osserva che nel caso di specie le condizioni contrattuali prevedono che l’estinzione del conto avvenga entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta del cliente.
Pertanto, le spese maturate successivamente alla scadenza del trentesimo giorno a decorrere dal ricevimento da parte dell’intermediario della richiesta di chiusura del conto non sono legittime».
Il Collegio ritiene dunque accertata l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per la ritardata chiusura del conto e stima equa la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto a danno del correntista a seguito della richiesta di chiusura del conto stesso”.



