Tribunale di Napoli e contratti bancari, Discrasia TAEG contrattuale ed effettivo, perizia econometrica finanziamenti bancari, anatocismo bancario, indeterminatezza del TAEG, ricalcolo al tasso BOT, art. 125 TUB, commercialista esperto in contenzioso bancario, consulente tecnico in materia bancaria
Sentenza Tribunale di Napoli sentenza n. 7124 del 12 maggio 2026:
“Sulla scorta delle richiamate disposizioni, è decisivo stabilire se le polizze assicurative sottoscritte dall’opponente debbano essere qualificata come obbligatorie o facoltative, evidenziando che, al predetto fine, non assume rilevanza di per sé sola la definizione contrattuale data dalle parti di “assicurazione facoltativa”, dovendosi invece valutare se la sottoscrizione della stessa abbia costituito in concreto un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. In ordine all’onere probatorio incombente in capo alle parti, a fronte dell’indicazione in contratto della facoltatività della polizza, il mutuatario dovrà fornire la prova contraria, anche mediante presunzioni.
Quanto al mutuante – sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, dettato in tema di usura ed estensibile anche alle violazioni di trasparenza, secondo il quale il collegamento tra polizza e contratto di finanziamento si presume in caso di contestuale conclusione del contratto di assicurazione e di quello di finanziamento (tra le altre, Cass. n. 3025/2022) -potrà vincere il valore probatorio di tale presunzione fornendo a sua volta elementi di prova contrari.
4.1. Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, devono ritenersi sussistenti sufficienti indici di connessione all’erogazione del credito con riguardo alle polizze (Vita e la polizza rischio credito “Incontra”), sottoscritte dalla opponente:
- le due polizze assicurative sono state stipulate nello stesso giorno (e luogo) del contratto di finanziamento in Napoli, il 24/04/2014;
- la contraente delle polizze risulta la finanziatrice che ha incassato un corrispettivo denominato “importo percepito dall’intermediario” di importo percentuale rilevante del premio polizza anticipato in unica soluzione da parte opponente;
- dalle condizioni generali della due polizze assicurative emerge che erano funzionalmente collegate al finanziamento, sia in termini di durata delle coperture pari alla durata del piano di rientro del prestito, sia ai fini dell’indennizzo garantito in ipotesi di avveramento dei rischi assicurati pari al capitale residuo del finanziamento.
Dunque, sussistono tutti gli elementi che depongono per la sussistenza di un collegamento tra finanziamento e polizze assicurative, tale per cui era necessaria l’inclusione del relativo costo nel t.a.e.g. in termini di “servizio necessario” con applicazione della sanzione (trattandosi tra l’altro di contratto concluso con il consumatore successivamente al 2010 e di entità inferiore ai 75.000,00 euro) prevista dal combinato disposto degli art. 125 bis e 117 TUB
Sulla scorta dell’espletata c.t.u. contabile l’opponente deve ritenersi debitrice esclusivamente per la minor somma accertata nel corso del presente giudizio dal CTU incaricato e pari a complessivi € 4.551,29 avendo l’ausiliare calcolato che il TAEG applicato con inclusione dei premi assicurativi era pari al 15,46% e dunque difforme da quello indicato in contratto.
Nella circostanza in cui il sottoscritto Ausiliare ha rilevato una difformità tra il Taeg sottoscritto e quello effettivo, viene rideterminato il piano di ammortamento, applicando il tasso BOT dei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del contratto (pari a 0,688%) a valere sull’intero importo finanziato, al netto delle spese accessorie ai sensi dell’art 117 TUB“.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Discrasia tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo
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