Tribunale di Roma – Contratti bancari – Mancata consegna dei contratti bancari – Contratti di apertura di credito in conto corrente – anatocismo – violazione di norme imperative – fideiussori e garanti – mancata consegna dei contratti ex art. 119 TUB – rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – rigetto dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia conto corrente – perizia usura – perizia anatocismo
Il Tribunale di Roma, 25 maggio 2021 si esprime circa l’eccezione di prescrizione qualora la banca non abbia fornito copia dei contratti ex art. 119 T.U.B.: “(…) si rileva che gli attori hanno documentato la circostanza di avere inoltrato alla convenuta istanza di rilascio di copia dei contratti e degli estratti conto, ai sensi dell’art. 119 T.U.B. (a nulla rilevando la circostanza che l’istanza fosse stata inviata alla Banca in concomitanza con l’introduzione del giudizio) e che la Banca avesse omesso di fornire tempestivo riscontro alla stessa; ne discende che gli attori non fossero stati posti in condizione di assolvere all’onere probatorio sui medesimi incombenti.
D’altra parte, l’Istituto di credito ha omesso di produrre i documenti dei quali gli attori avevano richiesto il rilascio di copia anche nel corso del presente procedimento, allegando – si ritiene del tutto infondatamente, dato che il limite del decennio è riferito alla conservazione dei documenti inerenti alle singole operazioni – che non fosse tenuta a conservare i documenti contrattuali anteriori di un decennio alla data di proposizione dell’istanza”.
In relazione all’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca il Giudice fa riferimento alla Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010, mentre “In relazione all’onere probatorio, si richiama ancora l’orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale “In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 2660 del 30/01/2019).
Non può non rilevarsi, nel caso di specie, che la parte attrice si è trovata nella condizione di non potere produrre in atti i contratti costitutivi dei rapporti (di conto corrente e di affidamento) intercorsi con la Banca in ragione del comportamento della stessa parte convenuta che ha omesso di rilasciarne copia nonostante la correntista avesse proposto l’istanza ai sensi dell’art. 119 Tub.
Ne consegue che non possano ritenersi gravanti sulla parte attrice le conseguenze del difetto di prova dell’esistenza di affidamenti sui conti correnti sui quali siano state operate le rimesse della cui natura ripristinatoria o solutoria si discute.
Per tali motivi deve respingersi l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte attrice.
In via preliminare, il Giudice ricorda che “Né la legittimazione degli attori (…) può essere esclusa in ragione della natura autonoma delle garanzie dai medesimi prestate, quest’ultima desumibile dall’assunzione dell’obbligo di adempiere al pagamento nei confronti della Banca a prima richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore, giacché nell’atto introduttivo del giudizio è stata eccepita anche l’usurarietà delle condizioni convenute nei contratti, e pertanto la violazione di norme imperative, che è opponibile anche da parte del garante autonomo (si vedano ex multis Cass. S.U. 3947/2010 e Cass. 371/2018)”.



