Tribunale di Torino e contratti bancari, fideiussione, consumatore, clausole vessatorie abusive, decadenza ex art. 1957 c.c., Clausola vessatoria fideiussione consumatore, perizia econometrica mutuo, esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica carta revolving, verifica contratti bancari, anatocismo bancario
Tribunale di Torino, 04/02/2025, sentenza n. 555:
“Va poi evidenziato come sia ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui è sempre sottoposta agli artt. 33 ss. codice del consumo, chiunque sia il debitore principale, la fideiussione di colui che ha agito “per motivi personali”, ad esempio per legami familiari o in spirito d’amicizia ed è estraneo all’organizzazione societaria e non ha dunque uno specifico interesse patrimoniale all’andamento della società o dell’impresa (Cass. n. 32225/2018; Cass. n. 5868/2023).
Ciò premesso, appare del tutto condivisibile l’ipotesi di abusività della clausola in esame, posto che essa non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del consumatore, tale da compensare la perdita dell’eccezione di decadenza (cfr. ex multis, Trib Torino, Ord. 15.3.2024).
(…) Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara che OMISSIS è decaduta dalla possibilità di agire nei confronti di OMISSIS quale fideiussore dell’impresa individuale … in forza delle fideiussioni oggetto di causa e, per l’effetto, dichiara OMISSIS liberata da ogni obbligazione inerente alle fideiussioni prestate in favore di OMISSIS in data 30.7.2015 (fideiussione n. (…)) e in data 19.10.2016 (fideiussione n. (…))”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Clausola vessatoria fideiussione consumatore
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