Tribunale di Torre Annunziata – contratti bancari – Mutuo ipotecario – capitalizzazione composta e capitalizzazione semplice – mancata pattuizione – ricalcolo in capitalizzazione semplice e tasso ex art. 117 TUB – mancanza indicazione regime finanziario – mancanza piano di ammortamento – indeterminatezza – perizia usura – anatocismo bancario – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo – analisi mutuo – mutuo a tasso variabile – perizia tasso variabile – perizia usura – perizia anatocismo
Il Tribunale di Torre Annunziata, 29 maggio 2023, con sentenza n. 1581 stabilisce un ricalcolo di circa 41.000 euro in favore del mutuatario per la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione semplice.
“Circa l’ultimo aspetto dell’applicazione del metodo di ammortamento cd “alla francese” {cfr art. 3 contrato “con ricalcolo delle quota di rimorso del suddetto capitale ogni variazione del valore del tasso di interessi”), il CTU ha accertato un regime di capitalizzazione composta ovvero di costruzione della rata in regime di interesse composto rilevando, in particolar modo, il maggiore importo versato dal mutuatario, pari a € 154.025,70 stante, appunto, il regime applicato di capitalizzazione composta, laddove, secondo il più favorevole regime di capitalizzazione semplice {ed applicando alla nullità della relativa clausola il cd “tasso sostitutivo” ex art. 117 TUB), questi avrebbe dovuto rimborsare il minor importo di € 112.674,70, con una differenza, a titolo di indebito, pari a € 41.351,00, stimata alla rata 215.
(…) Con l’entrata in vigore del TUB (1993), è stato re-introdotto il divieto generale della capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 cc salvo la deroga con le forme di cui alla delibera CICR 9 febbraio 2000 secondo cui, all’art. 6 “Trasparenza contrattuale” (…).
Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infra – annuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”), l’applicazione del regime di capitalizzazione degli interessi è subordinato alla specifica approvazione del cliente – mutuatario, del tutto assente nel caso in esame.
Pertanto, data l’assenza di regolamentazione del fenomeno lamentato dall’attore, l’operato del CTU va approvato.
Pertanto, l’importo dovuto a titolo di indebito, pari a € 41.351,00, è da porre a carico di (…) quale cessionaria del credito ex art. 58 TUB (…).
“dovendosi rimborsare le medesime rate di ammortamento mediante il pagamento di importi a scadere ricalcolati al cd “tasso sostitutivo” in regime semplice, e quantificate in € 495,67 fino alla scadenza naturale, pattuita al 17 dicembre 2034”.



