Tribunale di Verona, contratti bancari, clausole di deroga art. 1957 nulle perché vessatorie, fideiussioni nulle
Il Tribunale di Verona, sentenza 2199 del 08 ottobre 2024: sono vessatorie e quindi nulle le clausole di deroga all’art. 1957 cc e di pagamento a semplice richiesta.
Ritirato il decreto ingiuntivo.
“- ritenuta la natura vessatoria delle clausole di cui agli art. 6 e 7 delle lettere fideiussorie tanto nella parte in cui prevedevano, da un lato, (art. 6) la salvezza dei diritti della Banca fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa fosse tenuta a escutere il debitore o il fideiussore entro i termini di cui all’art. 1957 c.c. da intendersi derogato, quanto nella parte in cui, dall’altro, (art. 7) prevedevano che il fidejussore fosse tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta;
– considerato infatti come tali clausole, tanto singolarmente, quanto unitariamente considerate, siano volte a dettare una disciplina di maggior favore verso la Banca ed un significativo squilibrio della prestazione di garanzia a favore del professionista, derogando alle disposizioni codicistiche sul punto, e nello specifico, volte a dettare comunque la presunzione di cui all’art. 33 commi 1 e 2 lett. t, Cod. Consumo (ex art. 1469 bis c.c.), sostanziandosi nella previsione a carico del consumatore di (un solve et repete ed una deroga alla decadenza legale) limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe e limitazioni all’adduzione di prove ed inversioni o modificazioni dell’onere della prova”;
(…) “- ritenuta pertanto la nullità di tali clausole del regolamento fideiussorio e, pertanto, l’intervenuta decadenza del diritto ad agire nei confronti del fideiussore odierno opponente; – ritenuto come non risulti contestato, e comunque fatto documentato in atti, che, successivamente alla lettera di recesso del 23.1.2014 (…), la prima iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale (e del fideiussore) sia stata rappresentata dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 18.9.2015 (…)”.
Oggetto dell’articolo: Fideiussioni nulle



