Tribunale di Venezia e contratti di finanziamento, Coobbligato e Fideiussione nei contratti bancari, fideiussione nulla, decreto ingiuntivo revocato, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario Milano, perizia econometrica finanziamento Milano, perizia econometrica in opposizione a decreto ingiuntivo
Tribunale di Venezia, 07 febbraio 2026:
“La fonte dell’obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori, ovvero trovare titolo in un atto diverso rispetto a quello da cui sorge l’obbligazione principale (…).
In sostanza, in ambito contrattuale, o si è parte – e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali, nonché la contitolarità degli effetti favorevoli del contratto – o si è fideiussori, e cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
Non è, invece, prevista dall’ordinamento la qualità ex se di coobbligato volontario, di soggetto, cioè, che pur non essendo parte di un contratto (nella specie quello di finanziamento), e quindi non essendo titolare degli effetti tipici di esso (l’erogazione, ovvero la messa a disposizione, della provvista finanziaria mutuata), assume tuttavia l’obbligo di garantire l’adempimento altrui senza però assumere la qualità di fideiussore.
In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina, non esistendo altri negozi tipici a cui sia riconducibile l’assunzione della garanzia di adempimento di un’obbligazione altrui (…).
Il tertium genus (…) non trova in realtà alcuna conferma nel dettato legislativo, né può immaginarsi una diversa figura, ibrida tra la parte e il garante, e quindi, avuto riguardo al caso in esame, tra mutuatario e fideiussore: invero, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante.
In altri termini, “coobbligato” significa che vi è solidarietà passiva tra le obbligazioni di più soggetti, ma il termine nulla dice sulla fonte dell’obbligazione, ossia sul titolo della stessa: anche il fideiussore è, infatti, un “coobbligato”, in quanto obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944, co. 1, c.c.); “coobbligato” non indica, pertanto, un negozio di garanzia, ma il vincolo esistente tra più obbligazioni. Contrapponendo il “coobbligato” al “fideiussore”, la banca opera un confronto tra termini eterogenei:
(…) In definitiva, il termine “coobbligato” non è riferibile a un particolare negozio di garanzia, ma indica esclusivamente il rapporto di solidarietà passiva, che può senz’altro discendere dal negozio di fideiussione.
Il ragionamento non trova smentita neppure sulla base del rilievo che le garanzie personali possono anche assumere forma e sostanza atipiche.
Se è invero senz’altro possibile che le parti deroghino alle norme disciplinanti la fideiussione, e addirittura creino una garanzia personale atipica, come nel caso della garanzia autonoma, tuttavia, affinché ciò avvenga non è certamente sufficiente chiamare il garante “coobbligato”, poiché, come si è detto, il fideiussore è senz’altro un coobbligato.
Affinché la garanzia personale sia atipica è necessario che i contraenti deroghino alle norme che caratterizzano lo schema tipico, che è quello della fideiussione, e segnatamente, alle disposizioni degli artt. 1939, 1945, 1955, 1956 e 1957 c.c.”.
In conclusione, escluso che la Pt_1 abbia assunto la posizione di mutuatario, non avendo ella sottoscritto il contratto in qualità di co-richiedente, né avendo ella assunto la posizione di co-beneficiaria della somma finanziata, deve affermarsi che la medesima, con la sottoscrizione del contratto sotto la dicitura “coobbligato”, assunse una obbligazione fideiussoria, donde l’applicazione integrale dello statuto della fideiussione, non essendo stata allegata alcuna deroga contrattuale, in particolare per quanto attiene all’obbligo per il creditore, al fine di preservare la garanzia, di agire giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (art. 1957 c.c.).
In tale contesto è pacifico che il creditore non abbia coltivato le proprie istanze in via giudiziale nei sei mesi successivi alla scadenza dell’obbligazione principale (cfr. Cass. Civ. n. 7502/2004 “Agli effetti della disposizione contenuta nell’art. 1957 cod. civ., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per “istanza” deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato”).
Il creditore, pertanto, è decaduto dalla garanzia e la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Coobbligato e Fideiussione nei contratti bancari
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