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Tribunale di Nola, 06 maggio 2025:
“Nel caso di specie, inoltre, non risulta che gli opponenti abbiano assunto l’obbligazione di garanzia per soddisfare finalità riconducibili all’esercizio di un’attività professionale.
Quanto, poi, alla deroga convenzionale del foro del consumatore risultante dal contratto oggetto di causa, richiamata dall’opposta, la relativa clausola risulta nulla in quanto vessatoria.
(…) Essendo del tutto carente la prova incombente su parte opposta circa la ricorrenza di tali presupposti (non avendo essa né provato né chiesto di provare tali circostanze: cfr. memorie ex art. 171 ter c. p.c.), ne consegue che la competenza per territorio è da regolarsi in base al foro del consumatore.
Pertanto, in accoglimento dell’eccezione, formulata dagli opponenti, di incompetenza per territorio dell’adito Tribunale di Nola per essere competente il Tribunale di Napoli, va revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di (…) e va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con assegnazione alle parti del termine di tre mesi, dalla comunicazione della presente sentenza, ex art. 50 c.p.c., per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente.”
SINTESI DELL’ARTICOLO: Fideiussore e garanzia
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