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20 Aprile 2026

Tribunale di Roma, sentenza del 10/12/2024: Anche le assicurazioni facoltative devono essere incluse nel TAEG

Studio Caliendo
domenica, 01 Giugno 2025 / Published in Mutui e Finanziamenti

Tribunale di Roma, sentenza del 10/12/2024: Anche le assicurazioni facoltative devono essere incluse nel TAEG

Fideiussioni parzialmente nulle

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Tribunale di Roma, sentenza del 10 dicembre 2024:

“Nel merito, tuttavia, la domanda si palesa parzialmente fondata nei termini che seguono.

Pacifico deve ritenersi il contratto di finanziamento personale stipulato tra e l’attore di cui al modulo di richiesta del 1/12/2011, n. 04542968, per l’erogazione della somma di € 20.000,00, contenente le spese, ivi comprese le spese di assicurazione CPI + Polizze con un totale indicato dovuto dal consumatore di € 26.266,23, con rimborso a mezzo addebito diretto (RID), con n. 72 rate mensili di € 363,18, dal 1/01/2012 (pima rata) fino al 1/12/2015 (ultima rata), TAN 7%, TAEG 7,41%.

(…) Più recentemente della giurisprudenza di legittimità hanno avuto modo di individuare gli elementi di valutazione che inducono a ritenere, dando rilievo al criterio del collegamento negoziale, la polizza assicurativa da includere nel costo del finanziamento (tra le tante, Cassazione civ. Sez. I, sentenza 3460/2024; Cassazione sezione II civile, sentenza n. 17466/2020; Cassazione civile, sez. VI, sentenza n. 22465/2021).

Ne discende che la qualificazione in contratto della polizza assicurativa come onere facoltativo non implica di per sé l’esclusione dal calcolo del T.A.E.G., considerato che il solo dato formale non consente una corretta valutazione dell’effettiva natura di questo costo, essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; – la sussistenza di tale collegamento, che dev’essere necessario, nel senso che, in mancanza di assicurazione, l’operazione di credito non avrebbe avuto attuazione.

Assume rilevanza la contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo, (Cass. n. 29501 del 2023; Cass. n. 13536 del 2023; Cass. n. 20247 del 2023; Cass. n. 17839 del 2023; Cass. n. 17187 del 2023; Cass. n. 3025 del 2022; Cass. n. 37058 del 2021; Cass. n. 22458 del 2018; Cass. n. 5160 del 2018; Cass. n. 8806 del 2017); detti elementi si rilevano anche nel caso in esame, ove emerge dagli atti l’indicazione delle spese di assicurazione nel modulo di richiesta del credito al consumo dell’1/12/2011 sottoscritto dall’attore.

I premi assicurativi devono ritenersi versati in funzione della stipula del contratto di finanziamento, costituiscono una spesa facente parte del “costo totale del credito”.

Ne consegue che le polizze assicurative di che trattasi devono essere incluse ai fini del TAEG.

Trattasi nella specie di credito al consumo per cui trova applicazione, come confermato da recente giurisprudenza di merito, in ordine al TAEG/ISC, la disciplina di cui all’art. 125-bis, comma VI, D.Lgs. n. 385/1993.

(…) Dall’accertamento peritale d’ufficio espletato, che si palesa, corretto esaustivo ed immune da vizi logici, con l’inclusione di tutte le spese ed anche delle spese assicurative, nel calcolo del TAEG, lo stesso, è risultato pari al 9,865%, e dunque superiore al TAEG indicato in contratto pari al 7,41%, con evidente difformità tra TAEG contrattualizzato e TAEG effettivo.

All’esito del ricalcolo del CTU, del tutto condivisibile, degli interessi (ricalcolati al tasso bot nda) con l’eliminazione di tutte le spese e commissioni previste contrattualmente è emersa una somma da recuperare dell’attore per differenza a titolo di interessi, premi assicurativi, nella misura di (…).”

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