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Corte di Cassazione Sezioni Unite, 16 luglio 2025, n. 19750:
“Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, per aver accolto la domanda proposta dalla società attrice, senza verificare preventivamente se il rapporto di conto corrente fosse già cessato ed il debito corrispondente al saldo di chiusura fosse già stato estinto.
In quanto incidenti sulla configurabilità di un pagamento, e quindi sull’insorgenza stessa del diritto alla ripetizione dell’indebito, tali circostanze non erano d’altronde qualificabili come presupposti di ammissibilità della domanda, da accertarsi in riferimento alla data di instaurazione del giudizio, ma come condizioni dell’azione, la cui sussistenza doveva essere valutata in riferimento alla data della decisione.
Nel corso del giudizio, peraltro, come riconosce la stessa difesa della ricorrente, gli attori hanno modificato la domanda originariamente proposta, sostituendo quella di condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, previa espunzione degl’importi illegittimamente addebitati a titolo d’interessi, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto:
tale modificazione, pur avendo avuto luogo soltanto con l’atto di appello, non si pone in contrasto con l’art. 345 cod. proc. civ., non avendo comportato l’introduzione di una domanda nuova, caratterizzata da un oggetto e da un titolo diversi da quelli originari, ma solo una riduzione del petitum, giacché, fermi restando i fatti allegati in primo grado, e segnatamente l’invalidità delle clausole che prevedevano i predetti addebiti, gli attori si sono limitati ad insistere sulla richiesta di accertamento del saldo effettivo del conto, da ritenersi già inclusa in quella di restituzione degl’importi indebitamente trattenuti dalla Banca.
(…) L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare:
a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Ripetizione dell’indebito a conto aperto
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