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Corte di Cassazione ordinanza n. 5282 del 2024:
“Si osserva che, venendo in questione rimesse ripristinatorie, il termine prescrizionale non poteva che decorrere dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.
Si aggiunge, con riferimento al vizio processuale lamentato col secondo motivo, che gli attori non avevano operato alcuna ammissione quanto alla fondatezza dell’eccezione di prescrizione della banca.
I due motivi meritano accoglimento.
Si legge nel provvedimento impugnato (pag. 6) che tutte le rimesse erano state ritenute ripristinatorie dal Tribunale: affermazione, questa, che la Corte di merito non smentisce.
Tali rimesse non possono considerarsi pagamenti suscettibili di ripetizione e quindi è escluso che con riferimento ad esse maturi alcuna prescrizione prima della cessazione del rapporto di apertura di credito: di pagamento, nella descritta situazione, può difatti parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto (così, in motivazione, Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418)”.



