Contratti bancari – Fideiussioni conformi Schemi A.B.I. – nullità parziale – onere di prova in capo al fideiussore
La Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 2356 del 13 settembre 2021, in merito alle fideiussioni ABI, così si è espressa:
“Occorre ricordare che con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, la Banca d’Italia, all’esito dell’accertamento avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI e l’art. 2, l. n. 287/1990, ha circoscritto i propri rilievi alle clausole nn. 2, 6 e 8, in quanto contenenti disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
(…) In ogni caso, poiché l’Autorità amministrativa ha circoscritto l’accertamento dell’illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non discende la nullità dell’intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 cod. civ.
Nel caso di specie gli appellanti non hanno neppure allegato la concreta applicazione nel caso concreto di tali clausole, a prescindere dalla relativa inclusione nel contratto di fideiussione oggetto di causa, né quali effetti conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa, limitandosi a pretendere la declaratoria di integrale nullità dei contratti di fideiussione azionati.
Gli attori, inoltre, non hanno tempestivamente prodotto il modello ABI, mentre va rilevata la tardività del deposito del provvedimento n.55/2005 della Banca d’Italia, ex art.345 c.p.c., prodotto solo con l’atto introduttivo dell’appello.
Né, infine, gli attori, odierni appellanti hanno allegato l’appartenenza della banca alle intese vietate così come l’uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate”.
Sintesi dell’articolo: Fideiussioni conformi Schemi A.B.I.



