Tribunale di Teramo – contratti bancari – mutuo – Applicazione della capitalizzazione composta9 – capitalizzazione composta e regime di capitalizzazione semplice – mancanza indicazione regime finanziario – mancanza piano di ammortamento – indeterminatezza – perizia usura – anatocismo bancario – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo – analisi mutuo
Il Tribunale di Teramo, sentenza del 14 aprile 2023 n. 364 dichiara l’insussistenza del credito della convenuta pari ad € 24.306,16.
“Giova premettere che, nel regime dell’interesse composto, l’ammontare degli interessi prodotti da un’operazione di investimento è proporzionale al capitale impiegato, alla durata dell’investimento e al tasso di interesse.
Contrariamente al regime dell’interesse semplice, quindi, l’interesse maturato alla fine di ogni periodo viene capitalizzato, ossia si aggiunge al capitale iniziale e contribuisce a far maturare i nuovi interessi nel periodo successivo.
Nel regime semplice, invece, l’interesse non è fruttifero, perché è solo il capitale iniziale a produrre interessi.
Ciò posto, dalle risultanze peritali è emerso che la banca ha applicato il regime degli interessi composti (quindi con interessi fruttiferi che producono a loro volta interessi) a tassi mensili non equivalenti.
Il T.A.N. (tasso annuo nominale) effettivamente applicato è pari a 11,088%, mentre quello pattuito era pari al 9,550%.
Ora, calcolando la rata mensile al regime di capitalizzazione semplice (quindi con interesse non fruttifero) al tasso convenzionale, essa è risultata pari ad €.613,64, anziché pari a quella pattuita ed erogata dal mutuatario, pari ad €.630,79.
Essendo risultata una rata più ridotta, la consulente, in risposta al quesito del Tribunale, ha proceduto a ricalcolare la rata costante mensile risultante dall’applicazione del regime semplice degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117, co. 6 TUB.
La rata così determinata è risultata pari ad €.523,32. […].
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento dell’opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato, atteso che, con riguardo al conto corrente, sussiste il credito del correntista pari ad €.42.339,20 corrispondente al saldo finale ricalcolato e, con riguardo al mutuo, il credito portato dal decreto ingiuntivo non risulta corretto.
(…) Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando (…) accerta e dichiara l’insussistenza del credito della convenuta pari ad € 24.306,16, quale debito residuo del mutuo chirografario n. 3070097”.
Sintesi dell’articolo: Applicazione della capitalizzazione composta



