Corte di Cassazione, contratti bancari, mutuo, determinabilità, indicazione del TAN, indeterminabilità del tasso di interesse, nullità del mutuo, art. 1346 cc. Art. 117 tub
Corte di Cassazione, ordinanza n. 16456 del 13.6.2024:
“Deve credersi, in conseguenza, che il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 13556 del 2024, anch’essa pronunciata in fattispecie analoga a quella odierna), sicché le indicazioni contenute in quest’ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi.
Conclusione, quest’ultima, che risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., SU, n. 15130 del 2024, in cui (cfr. pag. 22 e ss.), muovendo dalla premessa che l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell’operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all’an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass. n. 17110 del 2019; Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014), si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, altresì prevedendosi, nel piano di ammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi.
2.5. Resta solo da aggiungere, per intuibili ragioni di completezza e tenuto conto di quanto sostenuto dalla difesa nella propria memoria ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ., in cui si è insistito sul rilievo che, nella specie, l’ammontare del saggio di interesse, non specificamente individuato, nemmeno poteva ricavarsi, in base ad un calcolo aritmetico, dal testo del contratto che individuava il TAEG, che, come già condivisibilmente opinato dalla recente Cass. n. 15195 del 2024 (pure pronunciatasi su problematica analoga a quella odierna), il tasso di interesse si reputa determinabile quando contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (cfr. Cass. 30 marzo 2018, n. 8028) e che allorché, come nel caso in esame, al Corte di appello ritenga che gli elementi indicati in contratto consentano l’individuazione del tasso di interessi pattuito si è in presenza di un accertamento fattuale riservato al giudice di merito (cfr. pag. 5-6 della motivazione)”.