Corte di Cassazione – contratti bancari – Conto corrente – apertura di credito in conto corrente – prescrizione – oneri probatori – estratti conto parziali – anatocismo post 2000 – Delibera CICR – rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – utilizzo saldo rettificato – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi conto corrente – perizia su conto corrente
Corte di Cassazione, 26.02.2024, ordinanza n. 5064:
“(…) la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve esser preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca.
Altrimenti non ha senso discorrere di versamenti in funzione solutoria.
(…) Ne segue che dinanzi a documenti esibiti dal correntista e provenienti dalla banca è ben possibile ricostruire l’effettività del saldo finale partendo da questi, e anche movendosi mediante elaborazioni tecniche dei dati emergenti dagli scalari.
In altre parole, il dies a quo della prescrizione non può iniziare a decorrere se non per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria – finanche dinanzi a un conto non affidato – sia in effetti individuabile dopo la rettifica del saldo (v. Cass. Sez. 1 n. 7721- 23, Cass. Sez. 1 n. 9141-20).
(…) La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”.
Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece – come capziosamente pretende la ricorrente – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”.