Corte di Cassazione e contratti bancari, Clausola risolutiva Leasing traslativo, contratto di leasing, analisi su leasing, illegittimità leasing, truffa leasing, perizia su leasing, canoni di locazione, estinzione di un leasing
Corte di Cassazione, novembre 2024:
“con unico motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 S.U. n. 2061/2021 Indebito arricchimento della concedente – la ricorrente lamenta che la sentenza ha ritenuto giustificato che, a seguito della risoluzione del contratto di leasing per effetto della clausola risolutiva espressa, l’utilizzatore abbia restituito il bene senza ottenere alcunché ed abbia ritenuto irrilevante.
(…) la circostanza relativa all’avvenuta vendita dell’immobile nelle more della causa tenuto peraltro conto che la concedente non aveva ancora azionato il suo credito per canoni;
si duole non essere stata disposta la ripetizione dei canoni corrisposti, detratto l’equo compenso e l’applicazione di una eventuale penale surrogabile con quanto ricavato dalla vendita del bene, in violazione dell’orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai contratti come nella specie stipulati e risolti prima della entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 è al leasing traslativo applicabile in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà e quindi la disciplina dell’art. 1526 c.c.: il motivo è fondato e va accolto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Clausola risolutiva Leasing traslativo



