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Tribunale Venezia, 16 novembre 2025:
“Dalla lettura delle dichiarazioni prodotte dall’opposta, come accennato, si conferma che il credito azionato non le sarebbe derivato dalle operazioni finanziarie sorte dalla liquidazione di Banca Popolare di Vicenza, debitamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma da altre operazioni di cessione rispetto alle quali non ha prodotto i contratti e neppure le copie delle gazzette ufficiali da cui si ricaverebbero i passaggi di mano del credito in questione.
E dunque la stessa ricorrente a non sapere esattamente da dove le deriverebbe questo credito e allorquando ha agito in monitorio ha indicato una fonte che poi essa stessa ha smentito nel corso del giudizio di opposizione.
In ragione delle considerazioni che precedono può pertanto ritenersi non provata la titolarità (e non la legittimazione, in tal senso si intende riqualificata l’obiezione mossa dall’opponente) del credito da parte dell’opposta.
Sul punto giova richiamare l’orientamento della S.C. di Cassazione secondo cui “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Nel caso di specie la notificazione delle presunte cessioni, da cui deriverebbe il credito, non è stata documentata e, dalle complessive risultanze istruttorie, confuse da un profluvio di passaggi e di richiami a gazzette ufficiali mai prodotte, si ricava l’inconsistenza della prova del credito.
Si rimarca, per di più, che le dichiarazioni delle presunte cedenti, non accompagnate dalle gazzette ufficiali a testimonianza della cessione in blocco, non costituiscono prova valida della cessione dal momento che “la parte che agisca affermandosi successore titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. п. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr. Cass. Sez. 6, 05/11/2020, n. 24798, Rv. 659464 – 01).
Tali elementi permettono di ritenere non provato il credito dell’opposta con conseguente diniego della tutela giudiziaria azionata con il monitorio.
Ne deriva, in accoglimento del primo motivo di opposizione, la revoca dell’impugnato decreto ingiuntivo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cessioni in blocco e onere della prova
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