Corte di Cassazione – contratti bancari – Consumatore – Estinzione anticipata del finanziamento – Equa riduzione del costo complessivo del credito – rimborso costi up front – art. 125 bis TUB – contratti ante D. Lgs. 141/2010 – Esclusione del rimborso dei costi sostenuti – analisi finanziamenti – perizia finanziamenti – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia usura – perizia anatocismo
La Corte di Cassazione, 06.09.2023, n. 25977:
“Il Tribunale di Napoli non si è uniformato ai principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando a (…) che aveva estinto anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito per l’assenza della norma attuativa del CICR che specificasse le modalità di esercizio del diritto.
(…) La sentenza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato che applicherà i seguenti principi di diritto:
“L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
“È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.