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Il Tribunale di Novara, 08.04.2024 ammette la CTU e formula il seguente quesito peritale:
“i) accerti e dica se il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo prevede l’applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e, in caso di risposta positiva, se risulta che tale regime sia stato convenuto in contratto tra le parti;
- ii) in caso di accertata applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, dica se tale regime sia chiaramente individuabile in contratto e se il TAN (Tasso annuale) convenuto sia chiaramente determinato;
iii) accerti se l’applicazione del regime di capitalizzazione composta eventualmente riscontrato abbia comportato una maggiore onerosità del mutuo, ovvero un più alto monte interessi, a parità di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle rate e, quindi, se l’ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall’applicazione del tasso pattuito in regime di capitalizzazione semplice e, in conclusione, se via sia equivalenza tra il TAN e il TAE contrattuale;
- iv) in caso di riscontrata mancata equivalenza tra TAN e TAE, proceda all’intero ricalcolo del piano di ammortamento secondo la capitalizzazione semplice, sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB, ovvero procedendo soltanto alla sostituzione del tasso convenzionale con quello sostitutivo ex art. 117 TUB;
- v) determini l’esatto importo delle somme corrisposte in eccesso rispetto alla ricostruzione del piano di ammortamento in capitalizzazione semplice e successiva applicazione del tasso convenzionale con quello “sostitutivo” ex art. 117 TUB, ovvero rispetto alla mera sostituzione del tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB;
- vi) accerti se il TAN risultante dalla rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice, computando il maggior occulto a titolo di interessi dovuto all’applicazione del regime composto, sia superiore al TSU vigente al momento della stipula del contratto e, in caso affermativo, ridetermini il credito della banca escludendo qualsivoglia somma a titolo di interessi e spese sul capitale (ad eccezioni di imposte e tasse ex art. 644 c.p.), in conformità al disposto di cui all’art. 1815, comma 2, determinando l’effettivo dare avere tra le parti alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo”.