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Tribunale di Napoli, 29 aprile 2025:
“Risulta in tal modo riconosciuto il ruolo che nell’ambito del profilo causale di tali contratti svolge l’elemento del rischio, la cui essenzialità, posta anche in relazione con la natura professionale dei soggetti coinvolti, ha indotto la Corte ad affermare che, ai fini della valutazione in ordine alla meritevolezza di tutela degl’interessi perseguiti dalle parti, e quindi alla liceità del contratto, occorre verificare se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi.
(…) Ne deriva, pertanto, che connotato da tale vizio entrambi i contratti oggetto di giudizio sono sanzionabili con la nullità.
Nullità che – è bene precisare – non è quella, virtuale (art. 1418 c.c., comma 1), di cui si sono occupate le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, ma una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto.
Dalla nullità dei contratti deriva la restituzione degli esborsi versati in virtù degli stessi, (…).
(…) Accerta la nullità del contratto interest rate swap o del 19.12.2006 e per l’effetto condanna il Banco di Napoli s.p.a. alla restituzione in favore della della somma di euro 262.538,50 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.”
SINTESI DELL’ARTICOLO: Derivati nulli per indeterminatezza alea
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