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La Corte di Cassazione, 01 febbraio 2022, con sentenza n. 3025 ha ribadito l’inclusione delle spese assicurative nel TEG e la non rilevanza delle Istruzioni della Banca d’Italia.
“(…) questa Corte (…) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo;
(…) che ne consegue che non ha nessun rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi”.
Sintesi dell’articolo: Irrilevanza delle Istruzioni Banca Italia



