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Tribunale di Napoli, 30 giugno 2025, sentenza n. 6591:
L’orientamento più recente della suprema Corte appare al Collegio quello più convincente.
Invero la dispensa della Banca dall’onere di agire, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 limita la facoltà di opporre eccezioni nel senso indicato dall’art. 33 comma 2, lett. t) del codice del consumo non avendo più ragion d’essere la distinzione tra limitazioni sostanziali e processuali nel diverso quadro normativo e giurisprudenziale della direttiva n. 93/13, (cfr. Corte di Giustizia UE 26.2.2015, c-143/13, Matei, punto 54; id., 23.4.2015, c-96/14, Van Hove, punto 33).
Oltre a presumersi vessatoria, la clausola in questione non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del fideiussore, tale da compensare e/o bilanciare la perdita o l’aggravamento dell’eccezione di decadenza.
Rilevò infatti Banca d’Italia, al § 83 del provvedimento, che la clausola «ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma.
Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene l’ABI – quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo mоро disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria.
Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante».
L’esclusione della decadenza della banca dalla garanzia prevista dall’art. 1957 c.c., quando il garante rivesta la qualità di consumatore, deve pertanto necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 c. 2 сс).
Nel caso di specie non risulta né dedotto né provato il fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri (individualità, serietà, effettività: cfr. Cass., 26/09/2008, n. 24262), quale fatto impeditivo della applicazione della disciplina consumerista.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Fideiussioni consumatori e clausola vessatoria
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