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  • Corte di Appello di Milano, sentenza n. 3081 del 13/11/2025: Derivati finanziari: Mancata indicazione del mark to market
21 Aprile 2026

Corte di Appello di Milano, sentenza n. 3081 del 13/11/2025: Derivati finanziari: Mancata indicazione del mark to market

Studio Caliendo
lunedì, 26 Gennaio 2026 / Published in Derivati Finanziari

Corte di Appello di Milano, sentenza n. 3081 del 13/11/2025: Derivati finanziari: Mancata indicazione del mark to market

Nullità fideiussioni e cessione crediti

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Corte di Appello di Milano sentenza n. 3081 del 13 novembre 2025:

“Ciò posto e circoscritto l’ambito di indagine alla sola questione della rilevanza del mark to market, è evidente come la giurisprudenza di legittimità e di merito deponga in senso nettamente opposto rispetto a quello prospettato dall’appellante in riassunzione, la quale sostiene che il valore del mark to market esuli completamente dall’oggetto del Contratto, costituito dallo scambio differenziale di flussi di cassa, parametrati su tassi di interesse differenti, e sia del tutto irrilevante anche rispetto alla conclusione anticipata del rapporto contrattuale, soccorrendo, in questo caso, ulteriori elementi, quali la clausola penale prevista in Contratto e il costo di sostituzione per il caso di ammissione del cliente o della banca ad una procedura concorsuale e, in ogni caso, che l’eventuale invalidità della determinazione del mark to market non sia causa di nullità del contratto, ma al più di nullità della singola clausola.

Rileva, in proposito, la Corte che il testo del Contratto e le condizioni economiche non contengono alcun riferimento al valore del mark to market e alla sua formula di calcolo.

(…) Analogamente, nella conferma delle condizioni economiche trasmesse da il 4.5.2017, sono riportati il “Debitore Tasso Parametro Cliente” e il “Debitore Tasso Parametro Banca”, con l’indicazione del “Fattore Moltiplicativo”, delle date di pagamento, della durata del periodo e del giorno lavorativo bancario (doc. n. 7 fascicolo banca).

Orbene, nessuna delle indicazioni ivi riportate è chiaramente riconducibile al mark to market né una simile previsione è presente nel testo del contratto quadro (docc. 5 e 18 fasc. primo grado).

In conclusione, i riscontri documentali appena descritti rendono evidente la mancanza della previsione, nel Contratto della formula di calcolo di mark to market, oltre che del suo valore.

 Alla luce dei principi riportati in premessa e, quindi, della natura del mark to market alla stregua di elemento essenziale del contratto inerente al suo oggetto e della conseguente necessità dell’indicazione del suo valore e della sottesa formula di calcolo ai fini della sua determinatezza e determinabilità dell’oggetto, deve concludersi per la nullità integrale del Contratto“.

SINTESI DELL’ARTICOLO: Indeterminatezza dei derivati finanziari Swap – IRS

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