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Tribunale di Caltanissetta, 27 dicembre 2025:
L’opponente deduceva il difetto di legittimazione della procedente, risultando quest’ultima società diversa da quella titolare del credito azionato, fondandosi l’atto di pignoramento su titolo giudiziale emesso in favore (..)
Ora, l’istanza di sospensione della procedura esecutiva, contemplata nell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., va fondata, ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.p.c., su “gravi motivi”.
Ciò che di base si fonda su una valutazione integrata, e basata sull’eventuale emersione di evidente fondamento, riguardo: per un verso, alla probabile fondatezza dei relativi motivi di opposizione; e per altro verso, al grave pregiudizio che potrebbe derivare al debitore dallo svolgimento ed esito dell’esecuzione, ad esempio per via delle sue particolari condizioni personali, ovvero per il concreto pericolo che il creditore non gli restituisca la somma ottenuta in forza di una esecuzione ingiusta.
3.1. Nel caso di specie si pone, a fronte di contestazione, sebbene formulata in modo estremamente sintetico, ma comunque intellegibile, in opposizione (in quanto ben si capisce che, prima facendo riferimento al titolo ottenuto da un soggetto, e poi all’azione esecutiva intrapresa da altro soggetto, contestandone la legittimazione, parte opponente sta contestando la titolarità in capo a quest’ultimo del credito azionato in sede esecutiva), un notevole problema di sufficiente prova della titolarità del credito azionato.
(…) La creditrice procedente nulla produceva per questo passaggio prima dell’opposizione, mentre nel subprocedimento poi si limitava a produrre il predetto avviso di cessione, unitamente a raccomandata informativa della cessione diretta verso il debitore ceduto, riportante un elenco di crediti su fattura.
b) la stessa raccomandata informativa rivolta alla parte debitrice contiene un maxielenco di fatture, mentre il credito qui azionato, sebbene il titolo sia stato ottenuto su fatture, è di formazione giudiziale;
c) non è stato prodotto alcun altro documento da cui poter trarre obiettive indicazioni univoche sul credito ceduto, nell’ottica di quella valutazione complessiva che il giudice può operare…
(…) 3.5. Si ritiene dunque l’attuale prova della legittimazione, a fronte di contestazione di controparte, carente, e dunque che ciò configuri grave motivo sufficiente a giustificare l’istanza di sospensiva, attenendo a una condizione basilare dello svolgimento della procedura.
- Pertanto, alla luce di quanto sopra, l’istanza di sospensiva va accolta.
Di conseguenza va sospesa l’intera procedura esecutiva R.G.E.M. 601/2023, atteso che ormai il fascicolo ha visto la confluenza in esso degli altri, originariamente iscritti separatamente.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancanza della prova della legittimazione attiva
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