Tribunale di Modena e contratti bancari, prova della cessione dei crediti in blocco, perizia econometrica mutuo, professionista esperto in contenzioso bancario, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cessione dei crediti da parte della banca, onere della prova, legittimazione attiva, iscrizione art. 58 TUB
Tribunale di Modena, 05 gennaio 2026:
“Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
(…) I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, pertanto, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell’intervenuto trasferimento (sul tema si veda Cass. civ., sez. III, 16.4.2021, n. 10200).
La verifica della legittimazione attiva del cessionario implica, quindi, l’accertamento della sua qualità di creditore e impone una valutazione tesa a verificare una condizione dell’azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
2.2 – Tanto premesso, si ritiene che, nella fattispecie in esame, a fronte delle contestazioni sollevate dalle opponenti con riguardo tanto all’intervenuta cessione quanto alla specifica inclusione, in detta operazione, del credito azionato, non possa ritenersi raggiunta la prova dell’avvenuto trasferimento, in favore della convenuta,
CP_1 dei crediti per cui è causa, già appartenenti a Infatti, alla stregua degli approdi giurisprudenziali testé illustrati, non può dirsi esaustivo il mero riferimento, contenuto negli atti di precetto, qui, impugnati, alla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell’avviso di cessione.
Pertanto, in assenza di adeguata documentazione, non è possibile verificare l’effettiva titolarità, in seno alla cessionaria convenuta, del diritto di credito, dalla medesima, rivendicato.
L’accoglimento dell’eccezione così sollevata comporta l’assorbimento di ogni ulteriore domanda afferente al merito della presente opposizione”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova della cessione dei crediti in blocco
Articoli correlati:
Corte di Cassazione, 25/08/2025, ordinanza n. 23852: Cessione in blocco dei crediti



