Corte di Cassazione e contratti bancari, Rilevazione d’ufficio dell’abusività di una clausola, obbligo del giudice di rilevare d’ufficio l’abusività di una clausola, rilevazione d’ufficio da parte del giudice, clausola abusiva, esperto in contenzioso bancario Milano, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, indeterminatezza mutuo a tasso variabile Euribor, clausole vessatorie nulle, clausole vessatorie nei contratti bancari
Corte di Cassazione, ordinanza n. 9434 del 10 aprile 2025:
Il Giudice ha il dovere di rilevare d’ufficio l’abusività di una clausola contrattuale anche se il consumatore non abbia sollevato l’eccezione e “non sia tenuto a “disapplicare la clausola in esame qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Rilevazione d’ufficio dell’abusività di una clausola
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