ABF, collegio di coordinamento, strong customer authentication, Configurazione di un sistema di autenticazione forte, commercialista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo, OTP inviato via SMS, tutela del consumatore bancario
ABF, Collegio di Coordinamento, 12 maggio 2026, decisione n. 4274:
“In conclusione, il Collegio enuncia il seguente principio di diritto. “Configura un sistema di autenticazione a doppio fattore (SCA), come richiesto dalle disposizioni vigenti per autorizzare le operazioni di pagamento, l’utilizzo di un cd. CVV dinamico, generato nella fase di accesso all’area riservata del cliente, accompagnato dall’inserimento di un OTP inviato via SMS”.
Accertato che l’intermediario ha assolto all’onere di dimostrare che le due operazioni contestate sono state regolarmente autenticate, eseguite e contabilizzate, si può rilevare come lo stesso abbia anche specificamente provveduto “ad indicare una serie di elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive dell[e] operazion[i] dai quali possa trarsi la prova, in via presuntiva, della colpa grave dell’utente” (così, Collegio di Coordinamento, dec. 22745/19, in relazione all’interpretazione della “previsione di cui all’art. 10, comma 2, del d. lgs. n. 11/2010 in ordine all’onere posto a carico del PSP della prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore”).
Sulla base di quanto esposto dalla parte ricorrente (come sopra riportato) e della documentazione dalla stessa prodotta, può ritenersi che sia stata vittima di una frode qualificabile come SMS/spoofing, avendo ricevuto un messaggio – circa una presunta operazione da lei non autorizzata – in apparenza proveniente dall’intermediario convenuto, che l’aveva indotta ad attenuare la sua soglia di attenzione e a prestare fede alla comunicazione pervenutale.
In effetti, la denominazione della chat in cui è inserito il messaggio civetta parrebbe riferibile all’intermediario; il detto messaggio contiene però errori grammaticali e di punteggiatura che avrebbero dovuto allertarla circa la non riconducibilità dello stesso alla sua banca; analoghi caratteri hanno successivi messaggi relativi a blocchi cautelativi del conto corrente.
Quanto all’utenza indicata nell’SMS che la ricorrente ha contattato per avere informazioni in merito alla presunta disposizione di un bonifico di € 199,00, essa non è in alcun modo riferibile all’intermediario (da una verifica della Segreteria Tecnica del Collegio di Milano il numero risulterebbe essere segnalato in Internet come collegato a truffe).
Oltre a questi comportamenti già connotati da colpa grave, si deve altresì rilevare, come evidenzia l’intermediario convenuto, che la ricorrente abbia comunicato ad un terzo sconosciuto (sia pure qualificatosi come sedicente operatore dell’ufficio frodi della banca) i codici OTP ricevuti e non abbia prestato attenzione alla mancata ricezione di una notifica in app nella sezione “I miei messaggi” indicativa del fatto che non era stata contatta dalla propria banca.
Appare inoltre totalmente irrealistico poter pensare che per bloccare un addebito non autorizzato si debba provvedere ad eseguire un’operazione di pagamento.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene gravemente colposa la condotta della parte ricorrente, anche in relazione agli obblighi di cui all’art. 7, comma 3 del d. lgs. n. 11/201.
Per converso, nessuna responsabilità è ravvisabile in capo all’intermediario resistente, tenutosi altresì conto che le due differenti operazioni di pagamento non integrano alcun parametro di cui all’art. 8, rubricato “Rischio di frode”, del D.M. 30.04.2007, n. 112 (Regolamento di attuazione della l. n. 166/2005, sulla “Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi di pagamento”).
SINTESI DELL’ARTICOLO: Strong customer authentication
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