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La Corte di Cassazione con sentenza del 25/7/2018, n. 19746 ribadisce il seguente principio di diritto:
“Secondo un orientamento espresso da questa Corte, in effetti, “qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l’erogazione di somme poi refluite in forza di precedenti accordi… nelle casse della banca mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi”, risulta “individuabile il “motivo illecito” perseguito, rappresentato dalla costituzione di un’ipoteca per debiti chirografari preesistenti; tale garanzia è revocabile, in quanto concessa per nuovo credito, la cui erogazione è finalizzata all’estinzione di credito precedente chirografario” (cfr. Cass., 15 ottobre 2012, n. 17650; nella motivazione anche disamina dei precedenti. Da ultimo: 29 febbraio 2016, n. 3955)”.
Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento e, per conseguenza della sua applicazione, accogliere il richiamato mezzo di Impugnazione (Cass. n. 1807 e 26504 del 2013).
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo finalizzato all’estinzione di un credito precedente



