Corte d’Appello di Salerno e contratti bancari, prescrizione conto corrente, prova delle rimesse solutorie e ripristinatorie, onere della prova conto corrente, rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, anatocismo su conti correnti, perizia econometrica conto corrente, usura conto corrente, commercialista esperto in contenzioso bancario
Corte d’Appello di Salerno, 20 gennaio 2026:
“L’appello è fondato e va accolto.
(…) Peraltro, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse e, dunque, della conclusione di un contratto di apertura di credito può essere fornita anche mediante presunzioni, ai sensi dell’art. 2729, comma 1, cod. civ., quando tale rapporto giuridico sia stato stipulato prima dell’entrata in vigore della legge n. 154/1992 (…).
dagli estratti del conto corrente n. nonché dai riassunti scalari e dai prospetti di liquidazione delle competenze, tale rapporto bancario era assistito, di fatto, da un’apertura di credito di lire 200.000.000, pari ad euro 103.291,38, dall’1 gennaio 1999 al 28 febbraio 2002 e di euro 90.000,00 dall’1 febbraio 2002 al 30 giugno 2008, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la s.r.l.”, a fronte dell’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito sollevata dall’ “ s.p.a.”, ha comprovato l’esistenza e l’ammontare dell’affidamento di cui aveva fruito e, dunque, la natura ripristinatoria delle rimesse (…)
Ne deriva che, comportando la concessione dell’apertura di credito e il conseguente carattere ripristinatorio dei versamenti il differimento della decorrenza del termine decennale di prescrizione dal momento della loro esecuzione a quello della chiusura del rapporto di conto corrente n…, avvenuta il 6 febbraio 2009, il giudice di prime cure avrebbe dovuto recepire e porre a fondamento della decisione la prima ipotesi di ricalcolo elaborata dal consulente tecnico d’ufficio (…)
(…) ha diritto di ripetere dall’ “s.p.a.” l’intera somma di euro 61.790,47, pari al saldo rideterminato in proprio favore dal consulente tecnico d’ufficio con la prima soluzione peritale, e non quella minore di euro 13.182,26, quale risultante dall’ipotesi peritale ricostruttiva caratterizzata dall’esistenza di rimesse solutorie antecedenti al 7 luglio 2006 e dalla prescrizione della relativa pretesa restitutoria. In definitiva, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della decisione di primo grado, il conto “corrente n… la s.p.a. deve essere condannata, in relazione al rapporto di conto, al pagamento, in favore della s.r.l.”, a titolo di restituzione dell’indebito, dell’ulteriore somma di euro 48.602,21, oltre interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 6 febbraio 2009 al soddisfo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova delle rimesse solutorie e ripristinatorie
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