Corte di Appello di Venezia – contratti bancari – Leasing e clausola risolutiva espressa – risoluzione per inadempimento – Applicabilità del secondo comma dell’art. 1526 c.c. – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su leasing – analisi su leasing – Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays
La Corte di Appello di Venezia, 16/07/2021 così si esprime circa la clausola risolutiva espressa di una locazione finanziaria.
“Quanto alla clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1526, II comma c.c. nel contratto essa deve ritenersi validamente prevista ed azionata.
La clausola in questione, quanto al contratto per cui è causa, prevede (in caso di inadempimento dell’utilizzatore): a. il pagamento dei canoni scaduti sino alla risoluzione; b. il pagamento dei canoni maturandi sino al termine del rapporto; c. il diritto dell’utilizzatore – parte appellante – di imputare al dovuto quanto la finanziaria dovesse percepire dalla vendita del bene (quanto accaduto in causa).
Non è al primo comma del citato art 1526 cc, bensì al secondo comma del medesimo che la clausola, e a monte la relativa disciplina, che devesi fare riferimento”.
Sintesi dell’articolo: Leasing e clausola risolutiva espressa



