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Secondo la Corte di Cassazione civile, 23 novembre 2021, sentenza n. 36066 il fido del conto corrente non è pignorabile.
“Ciò è quanto accade nel rapporto cui dà luogo l’apertura di credito bancario, in cui la banca si impegna a tenere a disposizione del correntista una determinata somma, che però il correntista stesso resta obbligato a restituire (sia pure potendola utilizzare in più volte e potendo ripristinare l’originaria disponibilità).
Il correntista non può ritenersi titolare, in tal caso, prima che abbia utilizzato la provvista, di un bene assoggettabile ad espropriazione, perché si tratta di un rapporto negoziale in cui è la banca a concedere credito al correntista ed in relazione al quale, quindi, la posizione del correntista è quella di debitore, non di creditore della banca”.
Sintesi dell’articolo: Fido del conto corrente è impignorabile



