Corte di Cassazione – Contratti bancari – art. 210 e documentazione bancaria – Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria – Art. 119 TUB – Esercizio in giudizio mediante richiesta di esibizione – Necessità di richiesta stragiudiziale – Esclusione – perizia giurimetrica – perizia econometrica – analisi del conto corrente – perizia su conto corrente – perizia anatocismo – perizia usura – Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays,
La Corte di Cassazione sentenza n. 23861 del 01.08.2022:
(…) “da ciò consegue che il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato;
– non è, dunque, necessario – come, invece, ritiene la Corte di appello – che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio nell’ambito del quale l’istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall’art. 119, quarto comma, t.u.b. per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di idonea giustificazione dell’inadempimento;”.
Sintesi dell’articolo: art. 210 e documentazione bancaria



