Corte di Giustizia dell’Unione Europea e credito al consumo, Interessi calcolati sui costi del credito, Interessi sull’importo totale del credito, tassi di interesse sull’importo del credito, contratti bancari, credito al consumo, tasso di interesse, spese di assicurazione, perizia econometrica finanziamento Milano, importo totale credito, costi connessi finanziamento, importo finanziato, costi connessi all’importo finanziato, commercialista esperto in contenzioso bancario
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 23 aprile 2026, C-744/24:
“60 Infatti, il creditore può non applicare il tasso di interesse contrattuale a importi corrispondenti a un costo del credito evitando al contempo un deprezzamento progressivo del denaro nel tempo, applicando un tasso debitore proporzionalmente più elevato, che rifletta il costo della mancata riscossione di interessi su importi corrispondenti a un costo del credito.
In tal modo, il creditore può rendere il credito accessibile anche a consumatori che non dispongono di alcun capitale iniziale per finanziare le spese imposte dalla conclusione del contratto di credito.
61 Tale soluzione è inoltre conforme agli obiettivi della direttiva 2008/48.
62 Invero, occorre ricordare che tale direttiva è stata adottata con il duplice obiettivo di garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo.
Dal considerando 19 di tale direttiva risulta che essa è diretta in particolare a garantire che il consumatore riceva, prima della conclusione del contratto di credito, informazioni adeguate, riguardanti in particolare il TAEG in tutta l’Unione, che gli consentano di confrontare i tassi applicati (sentenza del 16 luglio 2020, Soho Group, C-686/19, EU:C:2020:582, punto 49 e giurisprudenza citata).
63 Orbene, come indicano in sostanza i considerando 31 e 43 della direttiva 2008/48, l’informazione del consumatore sul costo globale del credito, sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica, riveste un’importanza essenziale.
Infatti, da un lato, tale informazione contribuisce alla trasparenza del mercato, in quanto consente al consumatore di comparare le offerte di credito.
Dall’altro, essa consente al consumatore di valutare la portata del proprio impegno (sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 90 e giurisprudenza citata).
64 Una tale trasparenza del mercato sarebbe compromessa se fosse possibile distinguere tra diversi tassi di interesse e, in particolare, tra il tasso debitore che si applica all’importo dei prelievi effettuati e altri tassi di interesse applicati negli Stati membri a somme accreditate che non rientrano in tale definizione dell’importo dei prelievi effettuati.
65 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedono l’applicazione del tasso di interesse non soltanto sull’importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore.
Sulla seconda questione
66 Poiché le spese di assicurazione, in quanto componente del «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, non possono essere incluse nell’importo del prelievo, ai sensi dell’articolo 3, lettera j), di tale direttiva, non occorre rispondere alla seconda questione.
67 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che:
esso osta all’inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedono l’applicazione del tasso di interesse non soltanto sull’importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Interessi calcolati sui costi del credito – Interessi sull’importo totale del credito
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