Tribunale di Civitavecchia e contratti bancari, Prova della legittimazione attiva per la cessione dei crediti in blocco, cessione dei crediti su Gazzetta Ufficiale, revoca del decreto ingiuntivo, onere della prova sulla cessione del credito bancario, professionista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo Milano, anatocismo bancario, anatocismo mutuo alla francese, indeterminatezza mutuo alla francese, capitalizzazione composta su mutuo alla francese
Tribunale di Civitavecchia 22 gennaio 2026:
“L’opposizione appare fondata laddove … 2026: del 22/01/2026 oggetto di decreto ingiuntivo e, dunque, il difetto di legittimazione attiva della società opposta.
La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l’iscrizione nel registro, di cui all’art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e¢ neanche di sanatoria di eventuali vizi dell’atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa.
Secondo, infatti, il pit recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera si la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima.
L’art. 58, secondo comma, del d.Igs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
(…) Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza del 25 luglio 2025, n. 21279, ha chiarito che nell’ambito della cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, intervenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha valore meramente indiziario e non ¢ sufficiente, da sola, a provare la legittimazione del cessionario in giudizio.
(…) Pertanto, poiché non ¢ possibile ravvisare la prova della titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria da essendo a tal fine insufficiente la documentazione prodotta e consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di quest’ultima.
In conclusione, l’opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cessione dei crediti pubblicata su Gazzetta Ufficiale
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