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Il Tribunale di Lucca, sentenza n. 226 del 05 Marzo 2021, revoca il decreto ingiuntivo, per indeterminatezza del metodo di calcolo degli interessi di mora e per omessa indicazione del TAEG in un finanziamento Findomestic.
Tale previsione, in quanto non indica la base di calcolo dell’indicata percentuale, vale a dire se questa debba essere applicata al solo capitale oppure all’intero importo delle rate non pagate, risulta indeterminata ed indeterminabile.
Nulla è dunque dovuto a titolo di interessi moratori.
(…) dovendosi ritenere il TAEG non indicato, si rende applicabile l’art. 125 bis tub, a mente del quale, in assenza della relativa indicazione il TAEG -equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” (c.d. tasso bot)”.
Sintesi dell’articolo: Indeterminatezza del tasso di mora



