Tribunale di Milano e contratti bancari, Prescrizione solo dalla data di chiusura del conto, contratto di conto corrente, prescrizione conto corrente, rimesse solutorie solo dopo la chiusura del conto, perizia econometrica anatocismo bancario conto corrente, anomalie conto corrente, prescrizione conto corrente, perizia conto corrente, apertura di credito in conto corrente, scoperto di conto corrente
Tribunale di Milano, sentenza n. 10935 del 19 dicembre 2024:
” Ne discende che, in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione.
La rimessa effettuata dal correntista successivamente a uno scoperto di conto corrente, infatti, opererà quale mera annotazione in conto, destinata a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto; nel frattempo, essa non può implicare alcun pagamento, non essendo esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intrafido e ultra-fido.
Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, quanto meno sino al 14.4.2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia dall’entrata in vigore della versione attuale del secondo comma della art. 120 TUB), non possano operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorra sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione nei conti correnti



