Tribunale di Prato e banche, mancata pattuizione della capitalizzazione composta, capitalizzazione composta nel leasing, anatocismo bancario, capitalizzazione composta e ammortamento alla francese, perizia econometrica mutuo Milano, professionista esperto in contenzioso bancario, verifica dei contratti bancari, verifica dei conti correnti, indeterminatezza mutuo alla francese, piano di ammortamento all’italiana e anatocismo
Tribunale di Prato, sentenza del 13 giugno 2025:
INDETERMINABILITA’ DEL PIANO DI AMMORTAMENTO
Sulla scorta delle verifiche contabili elaborate dal CTU, dovrà quindi essere valutato se il regolamento contrattuale risponda ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall’art. 123 TUB ai fini della determinatezza delle condizioni complessivamente valutate, tenuto conto che nel piano allegato, né nel testo contrattuale risulta essere stato specificato il regime finanziario applicabile nella contabilizzazione degli interessi.
È noto, infatti, che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla “francese”, come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. “all’italiana”):
il regime finanziario della “capitalizzazione semplice” e quello della “capitalizzazione composta”.
Il primo è quello previsto dal nostro ordinamento (cfr. Art 821 c.c.) come la condizione normale, nel quale la maturazione degli interessi avviene ad un ritmo lineare e “proporzionale al tempo”, il secondo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e quindi più oneroso.
Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta.
(…) Chiarita l’esistenza di diverse tipologie di piani di ammortamento e riportate , in particolare, le caratteristiche di quelle più frequenti, c.d. alla francese, caratterizzato dal rimborso a “ rate costanti”, e c.d. “ all’italiana”, caratterizzato dal rimborso di una “quota di capitale costante” nel tempo ricompresa nella rata stessa, il consulente rileva che il regime finanziario del mutuo esprime l’andamento nel tempo del valore di un capitale, oppure la sua variazione per effetto dell’aggiunta di interessi o per la sottrazione di sconti.
In particolare, il regime della capitalizzazione semplice rappresenta una funzione lineare proporzionata al capitale ed al tempo nel quale gli interessi precedentemente maturati vengono contabilizzati.
(…) Differente il regime a capitalizzazione composta – detto esponenziale- che rappresenta una funzione esponenziale nel quale gli interessi precedentemente maturati, se non corrisposti, vengono capitalizzati e producono interessi.
(…) Successivamente, ha proceduto alla rielaborazione del piano di ammortamento utilizzando i parametri desumibili dal regolamento contrattuale.
Viene evidenziato che nelle clausole contrattuali non è stato inserito alcun riferimento al metodo di capitalizzazione degli interessi e, considerando anche il piano allegato, si evince l’utilizzazione del metodo di ammortamento all’italiana, in quanto viene previsto il rimborso di quote capitali costanti di € 20.000,00 ciascuna, senza indicazione degli interessi calcolati.
Con il metodo utilizzato, il regime di contabilizzazione degli interessi può essere semplice, ovvero composto sia sul debito residuo, con anticipazione nel pagamento degli interessi che rimangono nel medesimo ammontare, sia sulla quota capitale in scadenza.
Come chiarito nella relazione integrativa depositata il 19 aprile 2024, l’applicazione del regime di capitalizzazione composta non comporta necessariamente l’effetto anatocistico, in quanto nel caso di specie tale impiego ha dato luogo soltanto ad una anticipazione del pagamento degli interessi, realizzando un’utilità economica conseguente al godimento anticipato del capitale.
L’applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta è stata effettuata, quindi, in violazione delle condizioni contrattuali in quanto quest’ultime non prevedevano alcun regime finanziario.
Dalle ricostruzioni operate dal consulente, rileva, in effetti, la mancata specificazione del regime finanziario applicato nel regolamento contrattuale, dovendosi concludere per la presenza di un meccanismo occulto potenziale di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato.
In assenza di specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi e del metodo applicato (alla francese o all’italiana), di fatto il mutuatario non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor.
Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l’applicazione dei tassi sostitutivi ex art 117 TUB.
Tale soluzione, peraltro, non contrasta con l’approdo ermeneutico delle S.U. della Cassazione (Cass., sez. un., 29.5.2024, n 15.130), laddove viene precisato che «l’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, e a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale TAN, non comporta né l’indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB, in quanto riferita ad ipotesi di un contratto a tasso fisso, con specificazione delle modalità di ammortamento alla francese, In tale ipotesi, infatti, viene esclusa la nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117T.u.b), proprio per la presenza del piano di ammortamento e della possibilità di verificare – sia pure induttivamente – il costo del finanziamento.
(…) Di conseguenza, in assenza di specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi, di fatto il mutuatario non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor.
Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l’applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 TUB, 7° comma in regime di capitalizzazione semplice, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza.
(…) c) accerta il credito della banca opposta in € 28.076,33 in luogo di € 49.172,45;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Capitalizzazione composta nel leasing
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