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Tribunale di Roma, ordinanza del 01 aprile 2026:
“sentite le parti e ritenuta l’opportunità di ammettere consulenza tecnica d’ufficio sul seguente quesito:
A) indichi il CTU i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio, allegando all’elaborato peritale copia di tutti i suddetti contratti e specificando, per ciascuno di essi, la data di apertura e la data di eventuale chiusura del rapporto (ovvero evidenziando se il rapporto è ancora in essere);
2) indichi, per ciascun rapporto, la posizione debitoria o creditoria risultante dall’ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell’introduzione del giudizio;
3) specifichi, per ciascun rapporto, quale documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) sia stata depositata dalle parti agli atti del giudizio, elencando partitamente la documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) mancante;
B) individuati i rapporti di finanziamento dedotti in giudizio ridetermini il CTU, per ciascuno di essi, i rapporti dare-avere fra le parti attenendosi ai seguenti criteri:
verifichi il rispetto della normativa antiusura da parte delle condizioni all’esito della introduzione della relativa disciplina, con particolare riguardo ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio, provvedendo nel caso di superamento del tasso soglia usura da parte del tasso di interesse corrispettivo, calcolato secondo le indicazioni della Banca d’Italia pro-tempore vigenti, alla esclusione di qualsiasi interesse mentre nel caso di superamento del tasso soglia usura da parte dell’interesse moratorio, separatamente considerato, previa descrizione del concreto funzionamento della clausola di salvaguardia ove prevista, provveda alla sua riconduzione nell’ambito del tasso soglia usura;
verifichi la determinatezza e determinabilità delle condizioni contrattuali, e nel caso di accertamento della indeterminatezza ed indeteterminabilità delle condizioni contrattuali provveda il consulente all’applicazione dei meccanismi sostitutivi previsti dalle leggi speciali pro-tempore vigenti”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: CTU Quesiti su conto corrente
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