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Il Tribunale Verona, 15 ottobre 2020, si esprime circa la possibilità di adire l’ABF in alternativa alla mediazione.
“(…) si pone peraltro il problema di chiarire se il giudice debba assegnare solo il termine per svolgere la mediazione o possa anche consentire alla parte di adire l’arbitro bancario finanziario, al fine di rispettare la condizione di procedibilità, atteso che articolo 5 comma 1 bis del citato decreto legislativo prevede l’alternatività tra le due ADR in ambito delle controversie bancarie finanziarie;”
“(…) deve quindi ritenersi possibile l’esperimento del procedimento presso l’arbitro in alternativa alla mediazione anche a giudizio introdotto;”
“(…) deve ritenersi che il termine per adire l’arbitro possa essere sempre quello di quindici giorni previsto per presentare l’istanza di mediazione, tenuto conto della sua finalità di contenere i tempi di svolgimento dell’Adr obbligatoria, mentre nulla impedisce al giudice di fissare una udienza successiva alla sua scadenza per verificare la realizzazione della condizione di procedibilità, tenendo conto del termine trimestrale previsto per l’esperimento della mediazione e fatta salva la possibilità di un successivo rinvio, qualora le parti attivassero il procedimento arbitrale ed esso alla data di udienza fissata in prima battuta non si fosse ancora concluso;”.
Sintesi dell’articolo: Abf o mediazione



