Tribunale di Ancona E CONTRATTI BANCARI, TAEG errato ricalcolo ai BOT
La sentenza n. 889 del 31/05/2018 del Tribunale di Ancona ribadisce che la scorretta indicazione dell’ISC comporta la nullità della clausola che riguarda gli interessi convenuti con la conseguente applicazione del comma 6 dell’art. 117 del TUB (ricalcolo degli interessi ai tassi BOT).
Il Giudice afferma che “ (…) L’errata indicazione dell‘ISC o del TAEG comporta l’applicabilità del comma 6 dell’art. 117 TUB il quale dispone che “sono nulle e si considerate non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
“La sanzione non è, dunque, quella della nullità dell’intero contratto ma della sola clausola afferenti agli interessi pattizi che, in osservanza al disposto del comma 6 dell’art. 117 TUB, comporta la sanzione del ricalcolo degli interessi al “tasso nominale minimo e quello massimo rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive dei bot annuali, o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”.
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