Tribunale di Torino e contratti bancari, Usura finanziamenti e spese assicurative, costi eventuali e futuri in usura
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5532/2018, ha condannato un istituto di credito a restituire al cliente le somme indebitamente riscosse, per un importo pari ad € 12.493,43.
Il cliente aveva stipulato 3 finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio ed il CTU ha riscontrato, che al momento dell’estinzione anticipata di entrambi i finanziamenti in esame, la convenuta abbia applicato interessi illegittimi in quanto superiori al tasso soglia usura; si è verificato, oltre all’applicazione di un tasso effettivo differente da quello indicato nel contratto, un tasso d’interesse usurario.
Il Giudice ha ritenuto che “ai sensi dell’art. 1 comma 4 L. n. 108/1996, che ha introdotto l’art. 644 co.4, c.p., le commissioni pagate dal mutuatario collegate all’erogazione del prestito, comprensive anche del costo dell’assicurazione (come statuito dalla Suprema Corte Cassazione Civile, Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806) escluse le tasse e le imposte, devono essere incluse nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia.
(…) Pertanto, poiché la possibilità per il mutuatario di estinguere anticipatamente il debito restitutorio è prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., è evidente che non si tratta di un evento o incremento anomalo, ma di una situazione creata con consapevolezza dalla convenuta.
Quindi, se la giurisprudenza fa rientrare nel calcolo del TEG ai fini dell’usura un costo collegato ad evento futuro incerto ed anomalo, come la mora per l’inadempimento o il ritardo da parte del mutuatario, deve ritenersi che possa rientrare nel suddetto regime anche l’estinzione anticipata del finanziamento trattandosi di un diritto del consumatore sancito dalla legge”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura finanziamenti e spese assicurative


