Corte d’appello di Milano e contratti bancari, Mark-to-market elemento essenziale del Derivato
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4242 del 25 settembre 2018 ha confermato i princìpi già enunciati più volte dalla Corte di Cassazione, ed ha confermato la nullità del contratto di swap, perché il rischio deve essere tecnicamente misurabile, sulla base di criteri e di modelli che il contratto deve indicare chiaramente.
Nei contratti di IRS (Interest Rate Swap) la mancata conoscenza dell’alea, o del MtM, producono la nullità del negozio, per mancanza di causa o per indeterminatezza dell’oggetto.
La mancata esplicitazione del modello matematico di pricing e del market to market rende arbitraria la liquidazione degli importi richiesti a titolo di corrispettivo del recesso, proprio perché siffatta liquidazione appare il frutto di una quantificazione unilaterale da parte dell’intermediario, del tutto slegata da criteri predeterminati nei contratti.
Anche secondo i giudici di appello il mark-to-market costituisce un elemento essenziale del contratto, configurandosi come il suo oggetto, dato che, tra l’altro, esso coincide con il fair value iscrivibile in bilancio ai sensi dell’art. 2427 bis c.c.
Risulta essere invalida anche la clausola che riserva all’istituto di credito la facoltà di rilevare il valore corrente di mercato di ciascun contratto calcolato secondo criteri generalmente accolti nel mercato medesimo, perché introduce un criterio di calcolo ‘uso piazza’ che, violerebbe il divieto di riferimento ad usi, sancito, appunto dall’art. 23, comma 2, TUF.
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