Corte d’Appello di Brescia: Derivati nulli per indeterminatezza – mark to market
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Corte d’Appello di Brescia, 03 gennaio 2025, sentenza n. 4:
“La Corte ha confermato la nullità dei contratti derivati oggetto del giudizio, motivando la decisione su plurimi profili:
Mancanza di causa economica: i contratti derivati si configuravano come strumenti privi di una funzione economica determinata, non essendo dimostrata una finalità di copertura (hedging) rispetto a rischi specifici del cliente.
Violazione degli obblighi informativi: l’istituto di credito non ha adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dal TUF (D.Lgs. 58/1998) e dal Regolamento Consob, omettendo di fornire al cliente informazioni fondamentali. Tra le omissioni rilevate:
Mark to Market: la mancata comunicazione di tale indicatore ha comportato uno squilibrio contrattuale a sfavore del cliente.
Costi impliciti: gli spread applicati, non esplicitati, implicavano oneri occulti di rilevante entità.
Vizi del consenso: l’informazione incompleta ha generato un vizio nella formazione del consenso del cliente, compromettendo la validità delle operazioni.
(…) La Corte di Appello di Brescia – definitivamente pronunciando:
1) accoglie l’appello principale proposto da (…)
(…) b) dichiara la nullità dei dodici contratti derivati (…)”.



