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Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 07 ottobre 2019, precisa che la segnalazione a sofferenza del credito, non può discendere dalla sola analisi dello specifico rapporto in essere tra la banca segnalante ed il cliente, ma implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest’ultimo e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito.
Ciò che appare rilevante è la situazione di “oggettiva” incapacità finanziaria (incapacità non transitoria), mentre non rileva la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca.
La banca può procedere alla classificazione “rapporto contestato”, solo se la contestazione sia a carattere meramente dilatorio o pretestuoso e se il cliente versi in una situazione di grave difficoltà.



