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Con sentenza n. 1826/2021, il Tribunale di Bologna si è pronunciato in merito alla nullità di due contratti di mutui fondiari per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, II comma TUB.
“L’opposizione è fondata.
- Come noto, in ordine alla rilevanza del superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell’art. 38 comma 2 t.u.b. si sono susseguiti due diversi orientamenti della Suprema Corte; per il primo orientamento il superamento non è causa di nullità del mutuo fondiario (cfr. Cass. sez. 6-1, ordinanza 22446/2015), per il secondo invece lo è (cfr. Cass. sez. 1, sentenza 17352/2017).
Ritiene il tribunale di aderire al secondo, più recente e ormai costante orientamento, da ultimo espresso da Cass. sez. 1, ordinanza 1193/2020 (…).
- Deve ritenersi provato che, nei contratti in questione, il limite di finanziabilità sia stato superato. Ciò si desume dalla perizia giurata di parte e dalla infondatezza delle contestazioni formulate dalla banca convenuta”.
Sintesi dell’articolo: Mutui e limite massimo finanziabile



