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Secondo la Corte d’Appello di Milano 11 maggio 2022 l’usura non può rintracciarsi nella sproporzione fra il prezzo convenuto nella compravendita immobiliare ed il maggiore valore dei beni.
“In conclusione, ritiene questo Collegio giudicante che la (nuova) normativa sull’usura – quando si verta in tema di compravendita di beni svincolata da un sottostante prestito di danaro – non abbia quale conseguenza quella di incidere sulla disciplina generale della rescissione per lesione, abrogandola implicitamente e sostituendosi ad essa, restando il trattamento penale dell’usura distinto da quello civilistico del contratto sperequato. Cosicché, un regolamento negoziale “squilibrato” risulterà rescindibile se la sproporzione è qualificata nei termini voluti dall’art. 1448 c.c. e, viceversa, valido se la divergenza è infra dimidium (fatte salve le eventuali azioni ex artt. 2043, 1337 c.c. e 185 c.p.)”.
“(…) In altri termini, e calando la norma astratta nella fattispecie concreta, l’usura, diversamente da quanto affermato dalla difesa di RCS, non può rintracciarsi nella mera, “oggettiva sproporzione” fra il prezzo convenuto nella compravendita ed il maggiore valore attribuito ai beni (in linea teorica) dal CTU, poiché se la trattativa si è svolta (come si è indubitabilmente svolta) in modo trasparente e competitivo, compulsando il mercato dei potenziali acquirenti, ed il mercato non ha fornito offerte più convenienti, il sinallagma contrattuale è fatto salvo ed è esente da usura proprio in ragione delle “concrete modalità del fatto” che hanno caratterizzato la negoziazione.
Non può, infatti, esservi “sproporzione” ove il libero mercato non sia stato in grado di attribuire a quei beni un valore più elevato (…)”.



