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  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 29501 del 24/10/2023: Principio di omogeneità non costituisce un principio regolatore della disciplina dell’usura
9 Settembre 2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 29501 del 24/10/2023: Principio di omogeneità non costituisce un principio regolatore della disciplina dell’usura

Studio Caliendo
lunedì, 11 Dicembre 2023 / Published in Mutui e Finanziamenti

Corte di Cassazione, ordinanza n. 29501 del 24/10/2023: Principio di omogeneità non costituisce un principio regolatore della disciplina dell’usura

Usura relativa agli interessi moratori

Corte di Cassazione – contratti bancari – Cessione del quinto – Principio di omogeneità e usura – mutuo – TEG usurario – principio di omogeneità – spese assicurazione – inclusione – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia sui finanziamenti – perizia usura – perizia anatocismo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29501 del 24 ottobre 2023 ribadisce che le spese assicurative devono essere incluse nel TEG e che le Istruzioni di Banca d’Italia non sono vincolanti.

Il Motivo è infondato.

Infatti, occorre discriminare il tasso soglia disciplinato dall’art. 644, terzo comma, c.p. – secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari – dal “costo complessivo del credito” invece, regolato dall’art. 644, quarto comma, c.p. a mente del quale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

Solo il richiamato terzo comma costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del quarto comma descrive l’integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo. 

Ora la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell’art. 2 della legge n. 108/1996, che non introduce una deroga all’art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d’Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio. 

Le Istruzioni di Banca d’Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell’art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva.

In altri termini, la “centralità sistematica” di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e, quindi, anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.

Ed invero, se è manifesta l’esigenza di una lettura organica e di sistema di siffatte serie normative, altrettanto appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.

Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (…).

Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo, come nella fattispecie.

Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice.

Il fatto che all’epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d’Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l’inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione.

Per l’effetto, l’omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell’usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull’usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d’Italia. 

L’unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all’erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell’obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio.

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