Tribunale Monza e fideiussioni bancarie, Nullità delle fideiussioni, Nullità Fideiussioni a prima richiesta, decadenza ex art. 1957 c.c., Nullità fideiussioni omnibus, Termine 1957 c.c., Diffida stragiudiziale, Richiesta stragiudiziale, perizia econometrica mutuo Milano, professionista esperto in contenzioso bancario Milano, anatocismo bancario
Tribunale Monza, sentenza n. 164 del 27 Gennaio 2026:
“(…) è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo.
Dunque, in una tale ipotesi, “l’osservanza dell’onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un’azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l’impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all’art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte d’Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 11 sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte d’Appello fa riferimento all’art. 7 della fideiussione)” (cfr. Cassazione civile sez. III – 13/01/2025, n. 835).
Ancora più di recente, Cass. 9674/2025 ha ribadito: “Si evidenzia, inoltre, che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall’art. 1957 c.c. come conseguenza del mancato avvio dell’azione giudiziaria contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non tutela alcun interesse di ordine pubblico.
Di conseguenza, può essere derogata dalle parti sia in modo esplicito che implicito, attraverso comportamenti concludenti.
Tale decadenza può essere esclusa pattiziamente nei contratti di fideiussione tipici e può anche essere estesa, su base volontaria, a un contratto autonomo di garanzia che includa una clausola di pagamento “a prima richiesta”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità Fideiussioni a prima richiesta
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