Corte di Cassazione – contratti bancari – Responsabilità precontrattuale per interruzione trattativa – responsabilità contrattuale – interruzione delle trattative – perizia su mutuo – anatocismo bancario – usura – perizia usura – perizia anatocismo – perizia econometrica – perizia giurimetrica
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27692 del 25 settembre 2023, si è pronunciata sulla mancata stipula di un contratto di mutuo da parte di un Istituto di credito, nonostante le trattative tra le parti fossero ad uno stadio avanzato tale da ingenerare nel cliente la convinzione di aver ottenuto il finanziamento, trattative interrotte dalla banca, senza un giustificato motivo.
“(…) la responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 cod. civ. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto, inoltre, che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo.
La verifica circa la sussistenza di tali condizioni impone un accertamento di fatto, riservato, come tale, al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi di illogicità della motivazione.
(…) la responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall’art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova.
Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (…)”.
La Cassazione ricorda che “se è pur vero che «in generale, (…) la banca ha piena autonomia decisionale nella valutazione del merito creditizio del proprio cliente e nella conseguente determinazione circa l’erogazione o il diniego del mutuo” (…) “nelle trattative anteriori all’eventuale stipula del contratto di mutuo deve, comunque, comportarsi sempre, così come il cliente, secondo buona fede e correttezza e, in caso di rifiuto della richiesta di mutuo, è tenuta a darne senza indugio motivata comunicazione al cliente”.


