ABF Torino – contratti bancari – Barclays e clausola indicizzazione – Mutuo indicizzato franco svizzero – clausola doppia indicizzazione nulla – nullità indeterminatezza – commissione di estinzione anticipata – indicizzazione al franco svizzero – indicizzazione CHF – trasparenza bancaria – mutui indicizzati al franco svizzero – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo – analisi mutuo – perizia mutuo franco svizzero
ABF, Collegio di Torino, 12 ottobre 2023, decisione n. 9818 in tema di Mutuo indicizzato franco svizzero:
“(…) Le clausole in questione devono essere dichiarate nulle.
Come precisato dal Collegio di Coordinamento, la Suprema Corte ha “ripetutamente affermato (confronta fra le altre Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5874/2015; vedi anche decisione n. 5866/2015).
Calando tale, pacifico, principio nel concreto esame delle clausole oggetto di ricorso, come affermato dalla Cassazione (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548), l’operazione in questione, implicando un elevato tecnicismo avrebbe richiesto che venisse esposto “in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera”, nonché “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”.
Ad avviso del Collegio, in particolare, le pattuizioni in esame non appaiono sufficientemente trasparenti nel chiarire il funzionamento in concreto del meccanismo, e tantomeno le sue eventuali conseguenze, in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, Cod. cons.), oltre che con il sopraesposto orientamento della Corte di Cassazione, non chiarendo “le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”, potendo di conseguenza “essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio.
In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE)”.
(…) – l’intermediario dovrà rideterminare il conteggio estintivo e così calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7, come confermato dalla giurisprudenza di merito”.



